(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 31 agosto 1993) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, modificato dall'art. 7 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31 e dall'art. 11 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, e' sostituito dal seguente: "La commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza, l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento e' composta: a) dall'assessore provinciale al quale e' affidata la materia del lavoro, con funzioni di presidente; b) dai dirigenti dei servizi industria, lavoro, addestramento e formazione professionale; c) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; d) da sei rappresentanti degli imprenditori di cui due del settore industriale, uno del settore agricolo, uno del settore artigianato, uno del settore terziario, designati dalle organizzazioni sindacali e professionali provinciali di categoria maggiormente rappresentative, ed uno della cooperazione, designato dall'organizzazione provinciale maggiormente rappresentativa del settore; e) da sei rappresentanti dei lavoratori designati, due per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative che organizzano lavoratori destinatari degli interventi della commissione provinciale per l'impiego; f) dal consigliere di parita' di cui all'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31".