(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 31 agosto 1993)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il primo comma dell'art. 6 della legge  provinciale  16  giugno
1983,  n.  19,  modificato  dall'art.  7  della  legge  provinciale 5
settembre 1988, n. 31 e dall'art. 11 della legge provinciale 12 marzo
1990, n. 11, e' sostituito dal seguente:
   "La   commissione   provinciale   per   l'impiego,   l'assistenza,
l'orientamento  dei  lavoratori  nell'avviamento  al  lavoro e per il
controllo sul collocamento e' composta:
     a) dall'assessore provinciale al quale e'  affidata  la  materia
del lavoro, con funzioni di presidente;
     b)  dai dirigenti dei servizi industria, lavoro, addestramento e
formazione professionale;
     c) dal direttore dell'ufficio provinciale  del  lavoro  e  della
massima occupazione;
     d)  da  sei  rappresentanti  degli  imprenditori  di cui due del
settore industriale,  uno  del  settore  agricolo,  uno  del  settore
artigianato,    uno    del   settore   terziario,   designati   dalle
organizzazioni sindacali e  professionali  provinciali  di  categoria
maggiormente  rappresentative,  ed  uno della cooperazione, designato
dall'organizzazione  provinciale  maggiormente  rappresentativa   del
settore;
     e)  da  sei  rappresentanti  dei  lavoratori  designati, due per
ciascuna, dalle  organizzazioni  sindacali  provinciali  maggiormente
rappresentative   che   organizzano   lavoratori   destinatari  degli
interventi della commissione provinciale per l'impiego;
     f)  dal  consigliere  di  parita'  di cui all'art. 6 della legge
provinciale 5 settembre 1988, n. 31".